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28/01/2009
PRINCIPALI NOVITA' DEL DECRETO "ANTI CRISI"

Detassazione degli straordinari

 Viene prorogata per il 2009 la tassazione agevolata dei “premi di produttività”. La tassazione nella misura del 10% spetta entro il limite di 6.000 euro annui per coloro che non hanno percepito, nel corso del 2008, redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 35.000 euro.

 

Deduzione dalle imposte dirette di una quota parte dell’IRAP

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008 è possibile dedurre il 10% dell’Irap dall’Ires. Tale percentuale è riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni previste dall’art.11 del decreto “Anti-Crisi”:

comma 1, lett.a): contributi INAIL, cuneo fiscale, spese per apprendisti, disabili, personale assunto con  CFL e personale addetto alla ricerca e sviluppo;

comma 1-bis: deduzioni forfetaria per le indennità di trasferta delle imprese di trasporto merci;

comma 4-bis: deduzioni forfetaria (variabile da euro 7.350 euro a euro 9.500 euro) per coloro la cui base imponibile non supera euro 180.759,91;

comma 4-bis1: deduzione di euro 1.850 per ogni lavoratore fino ad un massimo di 5 per coloro che presentano componenti positivi che concorrono alla base imponibile IRAP inferiori a 400.000 euro.

Per gli anni passati per i quali è stata presentata istanza di rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell’IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente ed assimilato, i contribuenti hanno diritto al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10% dell’IRAP dell’anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale. Anche coloro che non hanno presentato l’istanza hanno diritto al rimborso previa presentazione di apposita domanda all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, qualora i termini dell’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 (48 mesi dal versamento) siano ancora pendenti.

 

Pagamento dell’IVA al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo

In via sperimentale e per il triennio 2009-2011 è introdotta la possibilità di pagare l’Iva all’effettivo incasso della fattura. L’imposta diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Questa possibilità non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta e a coloro che adottano il meccanismo di inversione contabile (reverse charge).  

Per beneficiare dell’esigibilità differita, la fattura relativa alla cessione o prestazione dovrà riportare apposita annotazione, in mancanza della quale l’imposta è considerata esigibile al momento dell’effettuazione dell’operazione.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006.

 

Revisione congiunturale speciale degli studi di settore

 Il decreto in questione prevede la possibilità di integrare gli studi di settore con decreto del Ministero dell’economia e finanze previo parere della Commissione degli esperti.

 

Riduzione dell’acconto IRES ed IRAP

L’articolo 10 prevede una riduzione di 3 punti percentuali della misura dell’acconto Ires e Irap dovuto da società di capitali ed enti assimilati, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A color che hanno già versato l’acconto alla data di entrata in vigore del presente decreto spetta un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione appena introdotta da utilizzare in compensazione.

 

Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

E’ abrogato l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’art. 22 DPR 633/72, non obbligati all’emissione della fattura.

 

Compensazione su F24 per crediti superiori a 10.000 euro

Sono definitivamente abrogate le disposizioni cje prevedevano la preventiva autorizzazione alla compensazione in F24 per importi superiori a 10.000 euro.

 

Ravvedimento operoso

Sono ridotte le sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso. In particolare:

·  La sanzione dovuta nel caso di ravvedimento nei trenta giorni, è ridotta da un ottavo ad un dodicesimo;

·  La sanzione dovuta nel caso di regolarizzazione di errori entro il termine di presentazione della dichiarazione op entro un anno dall’emissione o errore, è ridotta da un quinto ad un decimo;

·  La sanzione dovuta nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a 90 giorni, è ridotta da un ottavo ad un dodicesimo.

La disposizione è applicabile dal 29 novembre 2008.

 

Comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica

Per tutte le società e professionisti è introdotto l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Per le imprese di nuova costituzione in forma societaria, tale indicazione deve essere effettuata in sede di domanda di iscrizione al registro delle imprese; le imprese già costituite devono effettuare tale comunicazione entro 3 anni.

I professionisti iscritti in albi ed elenchi, effettuano la medesima comunicazione ai rispettivi ordini e collegi, i quali pubblicano un elenco completo consultabile telepaticamente.

 

Accertamento con adesione

Cambia dal 1° gennaio 2009 l’accertamento con adesione. Devono essere indicate:

·   l maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;

·  i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori somme-

In caso di adesione all’invito, il contribuente invia una comunicazione all’ufficio e orivvede al versamento delle somme dovute entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Nella comunicazione deve essere indicato il numero delle rate, in caso di pagamento rateizzato, ed allegata la quietanza del pagamento della prima o unica rata.

In caso di adesione, la misura delle sanzioni (previste in generale in un quarto del minimo) è ridotta alla metà.

Il pagamento delle somme dovute, in caso di versamento rateizzato, non comporta la prestazione delle garanzie; sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse al saggio legale calcolato dal giorno successivo al versamento della prima rata.

Tali disposizioni migliorative non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell’art. 5-bis, per i quali non è stata effettuata adesione e con riferimento alle maggiori imposte relative alle violazioni che consentono l’emissione degli accertamenti parziali.

 

Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti

Sono introdotte norme più severe per coloro che utilizzano in compensazione crediti inesistenti: viene ampliato il periodo entro il quale l’amministrazione finanziaria potrà emanare per tali fattispecie l’atto di accertamento con la previsione che lo stesso può essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’indebito utilizzi del credito.

La sanzione comminabile va dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi.