Il Decreto Legge n.185 del 29 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 Novemre 2008, contiene alcune norme di carattere sociale tra cui il Bonus per le famiglie a basso reddito. Il beneficio consiste nell’erogazione ai residenti in Italia di una somma una tantum di importo variabile in relazione al reddito ed alla composizione del nucleo familiare.
Il bonus non costituisce reddito né ai fini fiscali, né a quelli previdenziali ed assistenziali, tanto meno per la concessione della c.d. “social card”. Tale bonus viene erogato ad uno solo dei componenti il nucleo familiare.
Requisiti reddituali:
La concessione del bonus è subordinata alla verifica della situazione reddituale del nucleo familiare in relazione all’anno 2008; la misura è determinata in funzione del reddito e della composizione del nucleo familiare con riferimento al periodo d’imposta 2007 oppure 2008.
Condizione primaria per ottenere il beneficio è che il reddito del nucleo familiare dell’anno 2008 sia costruito solo da:
· Lavoro dipendente e assimilati (sono escluse le somme percepite per borse di studio, i compensi da attività libero professionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale, i compensi per cariche pubbliche elettive);
· Pensione;
· Redditi diversi occasionali derivanti da attività commerciale o autonoma, purchè percepiti dal coniuge o dai componenti il nucleo a carico del richiedente;
· Terreni e fabbricati di importo non superiore a 2.500 euro se considerati unitamente agli altri redditi.
Il decreto consente di utilizzare come base per la richiesta del bonus il reddito percepito nel 2007 oppure nel 2008: ciò significa che la composizione del reddito o la composizione del nucleo familiare sia mutato nel 2008 e determini la possibilità di beneficiare di una somma più favorevole, gli interessati potranno far riferimento ai redditi percepiti nell’anno di imposta 2008.
Il nucleo familiare fiscale è costituito da: richiedente, coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, anche se non a carico, figli ed altri familiari a carico (genitori, suoceri, generi, nuore, fratelli e sorelle). Il familiare è ritenuto fiscalmente a carico quando possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili.
N. Comp. |
Limite reddito | Importo bonus |
1* |
15.000 euro |
200 euro |
2 |
17.000 euro |
300 euro |
3 |
17.000 euro |
450 euro |
4 |
20.000 euro |
500 euro |
5 |
20.000 euro |
600 euro |
Più di 5 |
22.000 euro |
1.000 euro |
Con portatori di handicap** |
35.000 euro |
1.000 euro |
*Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un unico componente, il bonus di 200 euro spetta solo ai soggetti titolari di pensione.
** Nucleo familiare in cui siano presenti figli portatori di handicap, riconosciuti ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992.
Per la determinazione del reddito complessivo occorre far riferimento alla somma dei redditi complessivi, ai fini IRPEF, di ciascun componente il nucleo, al lordo dell’eventuale reddito relativo all’abitazione principale e relative pertinenze.
La domanda deve essere presentata al sostituto d’imposta oppure, se i richiedenti sono pensionati agli istituti previdenziali entro il 31 gennaio 2009