Dal 1° Gennaio 2008 il possesso del Durc è necessario, oltre che per i datori di lavoro ed i lavori autonomi nell’ambito di procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati in edilizia, anche per fruire:
· di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento nazionale;
· delle sovvenzioni e benefici previsti dalla disciplina comunitaria.
Per benefici contributivi si intendono gli sgravi collegati alla costituzione e/o gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo (lavoratori assunti dalle liste di mobilità a tempo determinato o indeterminato; lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione; lavoratori assunti con contratto di inserimento; lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni; riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per i lavoratori a tempo pieno; ecc).
Sono esclusi quelle agevolazioni:
· che rappresentano la regola per un determinato settore o territorio (es. agricoltura, zone montane, ecc) o per una determinata categoria di lavoratori (es: apprendistato);
· ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell’onere economico-patrimoniale nei confronti della platea di destinatari costituisce l’ipotesi ordinaria.
Per poter usufruire di benefici contributivi devono sussistere le seguenti condizioni:
· il rispetto della parte economica e normativa dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
· la regolarità nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali e delle Casse edili;
· di non avere a carico provvedimenti, amministrativi e giurisdizionali definitivi, per violazione delle norme a tutela delle condizioni di lavoro.
Iter per usufruire di benefici: il Ministero del Lavoro con la circolare n.34 del 15 dicembre 2008 ha stabilito che i datori di lavoro devono presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente un’autocertificazione attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla violazione delle norme a tutela delle condizioni di lavoro.
Il rispetto degli accordi e contratti collettivi, ossia l’osservanza della parte economica e normativa dei predetti accordi e contratti, non è oggetto di autocertificazione in quanto complessa e suscettibile di valutazioni che potranno essere effettuate esclusivamente in sede ispettiva.
L’autocertificazione dovrà essere redatta sull’apposito modulo ministeriale e dovrà essere presentata:
· entro il 30 aprile 2009, da parte dei datori di lavoro che già usufruiscono di benefici contributivi;
· precedentemente alla prima richiesta del beneficio, da parte dei datori di lavoro che non abbiano ancora richiesto alcun beneficio contributivo.
La certificazione va presentata una sola volta e conserva validità fino a che non intervenga una modifica di quanto dichiarato. Sono tenuti alla consegna dell’autocertificazione alla Direzione provinciale del lavoro anche i datori di lavoro che abbiano già trasmesso all’Inps il mod. SC37 per il Durc interno. Questo perché la circolare ministeriale ricordata in precedenza ha soppresso la scadenza per la presentazione all’Inps del mod. SC 37.